Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della Direttiva 2003/87/CE.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 6

giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalita' espressi dal Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 e dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunita', promuove iniziative che concorrono:

    1. alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;

    2. a promuovere attivita' volte a consentire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo, a supporto delle rispettive strategie di sviluppo sostenibile;

    3. a sostenere le attivita' d'impresa del Veneto.

    Art. 2.

    Intese internazionali per le attivita' di progetto

  2. Ai fini di cui all'Art. 1 la Regione del Veneto puo' concludere, nei limiti e secondo le procedure di cui all'Art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e secondo le ulteriori prescrizioni definite dal regolamento di cui all'Art. 9, intese con enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, preordinate al finanziamento per la realizzazione delle attivita' di progetto di cui all'Art. 3.

    Art. 3.

    Attivita' di progetto

  3. Le intese di cui all'Art. 2 hanno ad oggetto, il finanziamento per la realizzazione, presso gli enti territoriali di cui al medesimo Art. 2, delle seguenti attivita' di progetto, previamente autorizzate dallo Stato:

    1. attivita' di progetto cosi' dette CDM (clean development mechanism) di cui all'Art. 12 del Protocollo di Kyoto, incluse quelle aventi ad oggetto l'utilizzazione del territorio, la variazione della destinazione d'uso del territorio, la silvicoltura, gli interventi di afforestazione e riforestazione, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto;

    2. attivita' di progetto cosi' dette JI (Joint Implementation) di cui all'Art. 6...

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