Ordinanza emessa il 30 marzo 2006 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Guidetti Giovanni Carlo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche nei casi diversi da quello solo previsto dall'art. 593, comma 2 - P...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio nel procedimento penale a carico di: Guidetti Giovanni Carlo.

F a t t o e D i r i t t o Con sentenza del 19 febbraio 2004 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere - in composizione monocratica - dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giovanni Carlo Giudetti, per intervenuta prescrizione, per il delitto di cui all'art. 648 c.p. "perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva l'assegno bancario n. 0372653359 di lire 4.000.000 la cui provenienza furtiva gli era nota. In Castelvolturno, (CE), epoca precedente al 21 ottobre 1991".

Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso quel tribunale denunciando erronea applicazione delle norme relative alla sospensione della prescrizione per effetto del rinvio dovuto ad impedimento dell'imputato o del suo difensore.

Nel corso dell'udienza odierna il p.g. ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p. cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 11 della stessa legge.

Osserva la corte che la questione di legittimita' costituzionale e' certamente rilevante poiche', se essa fosse ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, il venir meno delle due norme denunciate determinerebbe il ripristino della situazione precedente, e cioe' la pendenza di un appello del pubblico ministero nel processo in esame.

Pertanto, l'indagine dev'essere concentrata sulla eventuale manifesta infondatezza dell'eccezione.

A tal fine, giova premettere che - come e' noto - il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, introdotto dall'art. 1 delle legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, prescrive che "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

Orbene, nel valutare la portata di questa norma ai fini della verifica sulla legittimita' della non-previsione di un generale potere del p.m. di impugnare le sentenze di condanna emesse in un giudizio abbreviato, la Corte costituzionale ha affermato che essa non ha fatto altro che conferire "veste autonoma ad un principio, quale quello di parita' delle parti, pacificamente gia' insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali", e quindi non ha "inciso sulla validita' dell'affermazione, cui si' e' costantemente ispirata la precedente giurisprudenza di questa corte, in forza della quale il principio di parita' fra accusa e difesa non comporta necessariamente...

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