Ordinanza emessa il 14 marzo 2006 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Bellini Anna Maria ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'ese...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

Osserva in fatto

Con sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 10 giugno 2004 Bellini Anna Maria, Brignoli Ettore e Brignoli Luigi venivano assolti dalle imputazioni di realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi, spargimento di rifiuti non pericolosi provenienti da sbancamento stradale, miscelazione di rifiuti pericolosi con materiali inerti, realizzazione di opere edilizie senza concessione, lesioni colpose plurime derivate a diversi cittadini da esalazioni provenienti dalla discarica e simulazione di reato con falsa denuncia contro ignoti per la diffusione delle sostanze tossiche di cui ai capi precedenti, commessi in Credaro fino al 25 settembre 2000. Nel provvedimento si osservava in particolare che nella fattispecie era accertato un mero abbandono di rifiuti, tale da non integrare realizzazione di una discarica, ma deposito incontrollato sanzionato amministrativamente dall'art. 14 d.lgs. n. 22/1997; che non si poteva escludere, in base agli elementi acquisiti, che le sostanze tossiche fossero state scaricate da terzi nell'area riconducibile agli imputati; che i materiali inerti rinvenuti nell'area non costituivano rifiuti, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 22/1997, in quanto provenienti da sbancamento stradale; che non risultava comunque accertato chi degli imputati dovesse intervenire per ridurre le esalazioni; e che i lavori di sbancamento e riempimento per i quali era contestata la violazione edilizia erano in realta' debitamente autorizzati.

Avverso detta sentenza presentava appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilita' degli imputati e rilevando che le prove raccolte consentivano di ritenere accertato che questi ultimi fossero autori dell'abbandono dei rifiuti, e che i lavori di sbancamento necessitavano di concessione edilizia ed integravano la realizzazione di una vera e propria discarica abusiva.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1 n. 146/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimita' costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

Osserva in diritto

Con la norma, della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. e' stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilita' al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorche' con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisivita'; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilita' del gravame e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova...

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