Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo).
7 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995
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Il comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e' sostituito dal seguente:
´2. La commissione e' composta da:
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l'assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
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un funzionario della struttura della giunta regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;
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tre rappresentanti delle strutture di sanita' pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);
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un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
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tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalita' di protezione e difesa degli animali;
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due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali;
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un rappresentante della struttura della giunta regionale competente in materia di caccia.ª.
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Il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal seguente:
´3. La commissione e' nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anniª.
Art. 2.
Modifiche all'Art. 19 della legge regionale n. 43/1995
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Dopo il comma 4 dell'Art. 19 della legge regionale n. 43/1995 e inserito il seguente:
´4-bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all'Art. 3, comma 3...
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