Ordinanza emessa il 31 marzo 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Aliosa Danieli Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigor...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Aliosa Danieli, nato a Chisinau (Moldavia) il 9 maggio 1979, il quale in primo grado e' stato giudicato con sentenza in data 6 aprile 2004 dal tribunale di Torino ed assolto dal reato a lui ascritto sub a) perche' il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto sub b) per non avere commesso il fatto, nonche' condannato per il reato ascrittogli sub c);

Rilevato che avverso tale sentenza ha presentato tempestivo appello esclusivamente il p.m. presso il tribunale di Torino, richiedendo, tra l'altro, che, in riforma della sentenza appellata, fosse pronunciata sentenza di condanna nei confronti del predetto imputato per i reati sub a) e b), non formulando alcuna richiesta relativamente al capo di condanna;

Rilevato che e' stata pertanto fissata udienza camerale ex artt. 443 e 599 c.p.p.; innanzi a questa sezione della corte di appello per la trattazione dell'appello come sopra proposto;

Rilevato che all'odierna udienza il p.g. ha richiesto che la corte di appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 20 gebbraio 2006 n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, mentre la difesa dell'imputato ha chiesto invece che l'appello del p.m. fosse dichiarato inammissibile in forza dell'art. 593 c.p.p., cosi' come modificato; osserva quanto segue.

Viene invocata dal difensore dell'imputato l'applicazione della recente legge n. 46 del 20 maggio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, che ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere in ogni caso al p.m. e all'imputato la facolta' di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento, salva l'ipotesi che lo stesso p.m. nell'atto di appello abbia richiesto l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado che il giudice reputi decisiva (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie).

La voluntas legis e' indubbiamente nel senso indicato dal difensore e non sembra che vi sia materia a questo riguardo per nessun dubbio esegetico.

Infatti la norma transitoria prevista nell'art. 10 secondo comma della legge citata prescrive al giudice avanti il quale pende l'appello in seguito all'impugnazione proposta dal p.m. prima dell'entrata in vigore della legge sopra richiamata di emettere ordinanza non impugnabile con la quale dichiarare l'inammissibilita' dell'appello stesso.

Conseguentemente non v'e' certo spazio per ritenere priva di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal p.g. presso questa corte di appello sul presupposto che le norme impugnate siano in contrasto con le disposizioni degli artt. 3 e 111 della Carta costituzionale.

Si tratta, pertanto, di...

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