Ordinanza emessa il 20 marzo 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Robella Daniele Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigo...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Robella Daniele, nato a Asti il 17 dicembre 1973, il quale in primo grado e' stato giudicato con sentenza in data 18 novembre 2004 dal tribunale di Asti ed assolto dai reati a lui scritti sub a) e sub b) per non avere commesso il fatto e dal reato sub c) perche' il fatto non sussiste;

Rilevato che avverso tale sentenza ha presentato tempestivo appello il p.m. presso il tribunale di Asti richiedendo, tra l'altro, che, in riforma della sentenza appellata, fosse pronunciata sentenza di condanna nei confronti del predetto Robella Davide alla pena ritenuta di giustizia, previa eventuale rinnovazione dell'istituzione dibattimentale;

Rilevato che e' stata pertanto fissata udienza pubblica innanzi a questa sezione della corte di appello per la trattazione dell'appello come sopra proposto;

Rilevato che la corte di appello all'udienza del 15 dicembre 2005 ha disposto perizia grafotecnica e che all'odierna udienza il perito ha risposto ai quesiti proposti, previo deposito di relazione scritta;

Sentita le parti nel corso dell'udienza odierna;

Rilevato che il p.g. ha richiesto che la corte di appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della stessa legge con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, mentre la difesa dell'imputato ha chiesto invece che l'appello del p.m. fosse dichiarato inammissibile in forza dell'art. 593 c.p.p., cosi' come modificato; osserva quanto segue.

Viene invocata dal difensore dell'imputato l'applicazione della recente legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entra in vigore il 9 marzo 2006, che ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere in ogni caso al p.m. e all'imputato la facolta' di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento, salva l'ipotesi che lo stesso p.m. nell'atto di appello abbia richiesto l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado che il giudice reputi decisiva (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie).

La voluntas legis e' indubbiamente nel senso indicato dal difensore e non sembra che vi sia materia a questo riguardo per nessun dubbio esegetico.

Infatti la norma transitoria prevista nell'art. 10 secondo comma della legge citata prescrive al giudice avanti il quale pende l'appello in seguito all'imputazione proposta dal p.m. prima dell'entrata in vigore della legge sopra richiamata di emettere ordinanza non impugnabile con la quale dichiarare l'inammissibilita' dell'appello stesso.

Conseguentemente non v'e' certo spazio per ritenere priva di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal p.g. presso questa corte di appello sul presupposto che le norme impugnate siano in...

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