Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Esenzione dal pagamento dell'IRAP in favore delle aziende della filiera avicola - Ricorso del Presidente del Consiglio de...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, pubblicata in B.U.R. 17 aprile 2006 n. 17.

La legge regionale Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, "legge finanziaria per l'anno 2006", pubbl. in B.U.R. 27 aprile 2006, n. 17, dispone:

  1. all'art. 2, sotto la rubrica Esenzione dal pagamento dell'IRAP, che: 1) Le aziende della filiera avicola sono esentate per l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP. 2) Il minor gettito e' compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla unita' previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze-Bilanci titolo I, spese correnti;

  2. all'art. 3, commi 1 e 2, sotto la rubrica Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale, che "1) A decorrere dal 1 gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento e' calcolato per kw, e' fissata: a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw; b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw; c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw". 2) I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esclusi dal pagamento del bollo annuale".

Le or richiamate disposizioni della legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri 9 giugno 2006 che si produce sub 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

M o t i v i

I) Con riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006: Violazione degli artt. 117, comma 2, lettere e) e 119 Cost, in realzione al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare sub artt. 2, 3, 4, 16 e 24.

L'imposta regionale sulle attivita' produttive e' stata istituita, giusta la delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, ed e' interamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 467 e s.m. e pertanto con legge statale la quale la disciplina in tutti i suoi aspetti fondamentali - in particolare per quanto attiene alla individuazione del presupposto dell'imposta e dei soggetti passivi (artt. 2 e 3 del cit. d.lgs.) nonche' alla determinazione della base imponibile (artt. 4 e segg. - pur con destinazione del relativo gettito alle regioni nel cui territorio il valore netto della produzione netta e' realizzato (art. 15 cit. d.lgs.) e con limitata facolta' attribuita alle medesime regioni di variazione dell'aliquota (art. 16, comma 3) e dei potere di disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi in materia di imposta sui redditi e di quelli recati nello stesso titolo, le procedure applicative dell'imposta (art. 24, comma 1).

L'IRAP...

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