REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 3 - Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con il presente regolamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in attuazione degli articoli 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione:

  1. al Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

  2. al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale;

  3. alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Regione, limitatamente, con riguardo a quest'ultime, ai veicoli individuati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.

    Art. 2

    Competenze 1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/2007, la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile assicura il raccordo e il coordinamento tra le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, svolgendo le relative funzioni amministrative e tecniche, come definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

    1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni resta assicurato dalle strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna limitatamente agli ambiti di competenza.

    Art. 3

    Patente di servizio 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

  4. prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

  5. seconda categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate, e di macchine operatrici di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente di terza categoria;

  6. terza categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate;

  7. quarta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie e di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente di seconda categoria.

    1. La patente di servizio relativa alle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

  8. prima categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 Kilowatt (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e in acque interne;

  9. seconda categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri, con motori entro o fuori bordo di potenza massima complessiva non superiore a 900 Kilowatt, con un massimo di 450 Kilowatt per ciascun asse, entro le dodici miglia dalla costa e in acque interne.

    1. Previa intesa tra la Regione e gli organi dello Stato competenti per i servizi antincendi o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la patente di servizio di cui ai commi 1 e 2 abilita, nel rispetto delle predette intese, alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

    Art. 4

    Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

  10. rimorchi leggeri: i rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate;

  11. natanti a motore: le unita' aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50;

  12. imbarcazioni a motore: le unita' aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50;

  13. mezzi nautici speciali: ogni unita' galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni quali, ad esempio, gli anfibi, gli hovercraft e le moto d'acqua;

  14. mezzi anfibi: i fuoristrada completamente chiusi sul fondo, omologati per la circolazione stradale e dotati di elica, pump-jet o altro propulsore che li renda in grado di muoversi sull'acqua.

    Art. 5

    Rilascio della patente di servizio 1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai dirigenti preposti alle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica e al personale volontario operativo e di supporto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure siano in possesso di patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

  15. patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

  16. patente di guida ordinaria di categoria B ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima e quarta categoria;

  17. patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di prima e seconda categoria;

  18. patente di guida ordinaria di categoria C ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e quarta categoria;

  19. patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e terza categoria;

  20. patente di guida ordinaria di categoria D ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda, terza e quarta categoria;

  21. patente nautica ordinaria per il comando e la condotta di unita' da diporto entro dodici miglia dalla costa, corrispondente alla patente nautica di servizio di seconda categoria.

    1. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in possesso di una delle patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente.

    2. Il superamento del corso di formazione di cui al comma 2 non e' richiesto per la guida dei veicoli:

  22. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il personale in possesso di patente di servizio di seconda, terza e quarta categoria;

  23. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il personale in possesso di patente di servizio di terza e quarta categoria;

  24. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il personale in possesso di patente di servizio di quarta categoria.

    1. E' inoltre richiesto, oltre al possesso della patente nautica di servizio, il superamento di un apposito corso di formazione, il cui programma e' approvato con provvedimento del dirigente competente, per la conduzione di:

  25. mezzi anfibi, hovercraft, moto d'acqua e altri mezzi speciali;

  26. imbarcazioni con caratteristiche tecnico strutturali e di motorizzazione, in grado di raggiungere velocita' superiori a 40 nodi in condizioni di pieno carico.

    1. La patente di servizio di prima categoria puo' essere inoltre rilasciata per esigenze di servizio al personale professionista appartenente all'area amministrativo-contabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al personale volontario onorario del medesimo Corpo, titolari di patente di guida ordinaria.

    2. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in possesso di patente di servizio e' abilitato alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le modalita' e le limitazioni previste presso gli enti di appartenenza.

    Art. 6

    Patente di servizio 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo forestale, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

  27. prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1.300 chilogrammi;

  28. seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, e di autoveicoli di massa complessiva...

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