LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 82 - Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui e' stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'art. 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalita' di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

  2. Lo strumento piu' idoneo per promuovere la qualita' del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e' l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralita' dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualita' su tutto il territorio regionale;

  3. Per realizzare gli obiettivi di qualita' del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

  4. Con l'accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

  5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione e' subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Oggetto e finalita' 1. La presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualita' del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonche' favorire la pluralita' dell'offerta dei servizi.

  6. Con l'espressione 'altri servizi alla persona', di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacita' e delle risorse personali, nonche' il sostegno alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT