Sentenza nº 7630 da Council of State (Italy), 28 Ottobre 2010

Data di Resoluzione28 Ottobre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sezione I, n. 01117/2005, resa in sede di ottemperanza tra le parti e concernente il pagamento di somme a titolo d'indennità di occupazione (in esecuzione di sentenze civili).

sul ricorso r.g.n. 6307 del 2006, proposto da:

Auriemma Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio eletto presso lo studio legale Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense, 104;

comune di Parolise, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Fioravante Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo De Porcellinis, in Roma, via Monte Zebio, 19;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l 'art. 114, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (cod. proc. amm.);

visti tutti gli atti e le memorie di causa;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per la parte appellante, l'avv. Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona;

ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Giovanna Auriemma agiva per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 909/1993, emessa dal Tribunale civile di Avellino in data 17 settembre 1993; n. 880/00, emessa dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli in data 7 aprile 2000; infine, n. 5718/2003, emessa dalla Corte di cassazione in data 11 aprile 2003 tra la ricorrente e il comune di Parolise.

  1. - Con ricorso notificato e depositato, in data 29 luglio 2004, presso il T.a.r. di Salerno Giovanna Auriemma, come in atti rappresentata e difesa, esponeva che: a) con sentenza n. 909, in data 17 settembre 1993, il Tribunale civile di Avellino aveva condannato il comune di Parolise al pagamento in favore di Gerardo Di Maria, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di £. 157.180.920, oltre agli interessi dal 1° gennaio 1988 al saldo ed alle spese di giudizio, liquidate in complessive £. 9.200.000, oltre agli accessori di legge; b) con cessione di credito, in luogo di adempimento, per notaio Aldo Guerra, in data 31 maggio 1995, rep. n. 41921 e racc. n. 7325, notificata al comune di Parolise in data 13 giugno 1995, il Di Maria aveva ceduto tutti si suoi crediti, nascenti dalla ridetta sentenza, all'Auriemma; c) con sentenza n. 880, in data 7 aprile 2000, la Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, in parziale accoglimento del gravame proposto dal comune di Parolise, aveva condannato quest'ultimo a pagare, in favore dell'originaria ricorrente, la somma di £. 15.691.984, con rivalutazione istat, con decorrenza dal 7 giugno 1984 al saldo, interessi legali sulla stessa somma gradualmente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici istat, a far tempo dal 7 giugno 1989 al saldo, nonché la somma di £. 3.092.110 per l'indennità di occupazione, con interessi da calcolarsi sulle singole annualità di occupazione, decorrenti dal 7 giugno 1984; d) con la stessa statuizione aveva, altresì, condannato il comune a rimborsare a Gerardo Di Maria (dante causa dell'attuale interessata) i due terzi delle spese liquidate dal Tribunale di Avellino ed i due terzi delle spese anticipate da Giovanna Auriemma, liquidate, per l'intero, in complessive £. 1.800.000; e) la ridetta sentenza di secondo grado era stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5718, in data 11 aprile 2003, così divenendo cosa giudicata.

    Ciò premesso, essa lamentava che fossero ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il comune resistente prestasse spontanea esecuzione agli ordini di pagamento impartiti dal giudice ordinario, ad onta del fatto che, con atto notificato in data 9 novembre 2000, l'Auriemma avesse intimato precetto di pagamento dei crediti vantati in forza dei menzionati titoli esecutivi, in ragione di complessive £. 78.166.246, come analiticamente specificate.

    Aggiungeva che il comune era rimasto inerte anche dopo la notificazione, avvenuta in data 30 settembre 2003, di atto di diffida e messa in mora per il pagamento della complessiva somma di ? 44.754.84 ed...

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