N. 300 SENTENZA 18 - 22 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore), e, in particolare, degli artt. 1, comma l, lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, della medesima promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 14 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2010 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 14 gennaio 2010 e depositato il successivo 19 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore), e, in particolare, degli artt. 1, comma l, lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, della medesima, per violazione dell'art.

117, terzo comma, della Costituzione.

Il ricorrente, al fine di motivare la richiesta di declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'intera legge citata, ritiene necessario, in primo luogo, descriverne il contenuto.

La Regione Basilicata, con la legge n. 37 del 2009, ha inteso disciplinare la figura professionale di autista soccorritore. In particolare, l'art. 1 descrive l'autista soccorritore come l'operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle attivita' di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso, conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo, esperienza di comunicazione radio, collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza.

Il successivo art. 2 prevede che la formazione professionale dell'autista soccorritore sia di competenza della Regione e che, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, siano dalla Giunta regionale stabiliti i corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento ed il tirocinio per ottenere l'attestato di qualifica, come specificato nell'allegato C della legge.

L'art. 3 dispone che l'autista soccorritore presti la propria attivita' sul terreno regionale alle dipendenze delle aziende sanitarie ed ospedaliere o di enti pubblici o privati, oltre che a favore delle associazioni di volontariato.

L'art. 4, rubricato 'contesto relazionale', specifica che l'autista soccorritore...

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