Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Costituzione tardiva della Regione resistente - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, secondo comma, e 41 (combinato disposto). Ambiente - Delibera della Giunta region...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale della Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica), di alcune specie selvatiche, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione fuori termine della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il 29 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in relazione alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, nella parte in cui prevede la modifica del calendario venatorio in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    L'Avvocatura premette che con la citata delibera la Regione, in applicazione del Piano faunistico venatorio regionale del 25 giugno 2003, n. 222, ha autorizzato il prelievo in deroga nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004, di varie specie animali.

    A parere della difesa erariale, il provvedimento impugnato, sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria; dall'altro, risulterebbe adottato senza il preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e, in particolare, dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    La delibera impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto...

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