Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Eccezione di inammissibilita' - Denunciata carente esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Reiezione. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita' delle o...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2001, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione VII penale, notificato il 9 luglio 2004, depositato in cancelleria il 16 luglio 2004 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato il 21 marzo 2003, il Tribunale di Roma, sezione VII penale, nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti del deputato Gianfranco Micciche' per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 19 settembre 2001 (documento IV-quater, n. 1), con la quale e' stato dichiarato, in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, che i fatti per i quali e' in corso il processo a carico del deputato Micciche' concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il giudice ricorrente espone che le dichiarazioni per le quali e' in corso il procedimento penale sono state rese dal deputato Micciche' nel corso di una intervista al periodico "Liberal" pubblicata in data 17 settembre 1998. In quell'intervista, il deputato Micciche' avrebbe detto, tra l'altro, che il dott. Caselli "e' stato mandato in Sicilia per dare una spallata decisiva alla D.C.", ha fatto "solo politica", con processi ai politici che "servono solo a scrivere le verita' pagate dei pentiti", perdendo "tempo e denaro" e cosi' senza lottare contro la vera mafia.

    Ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali della giurisdizione a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Micciche' e l'attivita' parlamentare.

    Secondo il Tribunale di Roma - ad avviso del quale "esula dall'oggetto del presente conflitto sia lo stabilire la natura diffamatoria delle affermazioni contenute nell'articolo in esame sia la possibilita' di configurare la scriminante del diritto di cronaca o di critica, nella specie politica" -, per poter definire insindacabile un'opinione espressa da un parlamentare in un'intervista alla stampa non e' sufficiente una mera comunanza di tematiche con il dibattito parlamentare, come e' insufficiente il semplice collegamento di argomento o di contesto tra attivita' parlamentare e dichiarazione; occorre, piuttosto, che si riscontri la identita' sostanziale di contenuto, nella specie mancante, tra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna.

    Pertanto, il Tribunale chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato Micciche' nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la deliberazione adottata dalla stessa Camera il 19 settembre 2001.

  2. - Con ordinanza n. 218 del 2004, depositata il 6 luglio 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.

    L'ordinanza di ammissibilita', unitamente all'atto introduttivo del giudizio, e' stata notificata in data 9 luglio 2004. Il conseguente deposito e' stato effettuato il 16 luglio 2004.

  3. - Nel giudizio si e' costituita la Camera dei deputati, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari il conflitto inammissibile, irricevibile e improcedibile, e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nei confronti del dott. Giancarlo Caselli dal deputato Gianfranco Micciche'.

    La difesa della Camera, riservandosi, preliminarmente, di identificare compiutamente tutte le ragioni di irricevibilita', di inammissibilita' e di improcedibilita' del conflitto solo dopo avere esaminato gli atti e i documenti depositati dal ricorrente Tribunale di Roma, osserva, nel merito, che il procedimento nei confronti del deputato Micciche' riguarda talune sue opinioni e valutazioni di contenuto schiettamente politico sull'operato del dott. Giancarlo Caselli: in particolare, dichiarazioni concernenti la ritenuta distorsione politica subita dall'attivita' della Procura di Palermo, a causa delle scelte operate dal capo di quell'Ufficio, dott. Caselli.

    Secondo la difesa della Camera, simili opinioni erano state gia' manifestate, in sede parlamentare ed in atti tipici, prima delle dichiarazioni del deputato Micciche' ora in contestazione.

    Nella memoria si richiamano, in particolare: un'interrogazione del deputato Forestiere (XII Legislatura, n. 4/05334 del 16 novembre 1994); un'interpellanza del deputato Maiolo (XIII Legislatura, n. 2/01335 del 30 luglio 1998); una dichiarazione di voto del deputato Mancuso del 9 luglio 1998; un'interpellanza con primo firmatario il deputato Sgarbi (XIII Legislatura, n. 2/00252 del 21 ottobre 1996)...

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