N. 297 ORDINANZA 6 - 15 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, promosso dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento vertente tra P.P.P. e la Meridiana s.p.a. con ordinanza del 19 dicembre 2008, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 dicembre 2008, il Tribunale di Tempio Pausania ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 10 giugno 2008, P.P.P. aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la societa' datrice di lavoro, ed aveva esposto di aver lavorato con la qualifica di assistente di volo, alle dipendenze della societa' convenuta, a tempo determinato, in assenza di specificazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine e, dunque, in contrasto con l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il quale consente la stipulazione di contratti a termine solo 'a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo' e dispone che l'apposizione stessa e' 'priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1';

che, alla luce di tale disposizione, il ricorrente aveva affermato che la motivazione addotta era generica, dal momento che non...

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