LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2009, n. 11 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante 'Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate'.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

    '4. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico registro automobilistico dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, e' riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalita' e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonche' la decorrenza effettiva del diritto stesso.'.

  2. Il comma 6-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis e' ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.'.

  3. I commi 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies e 6-nonies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

    Art. 2

    Modifiche della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, recante 'Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate'.

  4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.'.

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

    '2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, le parole: 'cinquanta per cento' sono sostituite dalle parole: 'cento per cento'.'.

    Art. 3

    Norma transitoria 1. La modifica del regolamento di esecuzione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dovra' essere adottata entro il 30 giugno 2010.

    Art. 4

    Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante 'Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone' 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:

    '4-ter. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale di interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.'.

    Art. 5

    Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante 'Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura' 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

    '6. L'organismo pagatore e' autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all'interno del fondo FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e a liquidare gli aiuti supplementari provinciali, nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR, attingendo, in entrambe le ipotesi, ai fondi che saranno annualmente stabiliti con la legge finanziaria attraverso la medesima gestione di cassa di cui al comma 3. Possono essere utilizzate le risorse giacenti, quale quota di cofinanziamento provinciale presso la gestione di cassa gia' citata.'.

    Art. 6

    Autorizzazioni di spesa per l'anno 2010 tabelle A e B 1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2010 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

  6. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalita' dei lavori e la rispondenza alle finalita' cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2010 e per il quadriennio 2011-2014 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2011 al 2014 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

  7. Per le finalita' indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2010 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2010-2014, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2014 non dovra' superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2010.

    Art. 7

    Fondi per la finanza locale 1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n.

    6, e' stabilita per l'anno finanziario 2010 come...

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