N. 292 ORDINANZA 4 - 8 ottobre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - comma introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), quale convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 -, promossi con ordinanze depositate il 7 maggio 2009, il 7 maggio 2009 ed il 22 maggio 2009 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto in tre distinti giudizi di appello, vertenti, rispettivamente, tra gli appellanti s.p.a. Grandi Molini Italiani, s.p.a. Agritalia, s.p.a.

Crivellari & Zerbini e l'appellata Agenzia delle entrate, iscritte al n. 294, al n. 295 ed al n. 296 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Crivellari & Zerbini e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 2010 (r.o. n. 296 del 2009) e nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 (r.o. n.

294 e n. 295 del 2009) il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, pronunciate il 2 marzo 2009 e depositate il 7 maggio 2009 (r.o. n. 294 e n. 295 del 2009) ed il 22 maggio 2009 (r.o. n. 296 del 2009), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione - questioni incidentali di legittimita' dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che detto comma - introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), quale convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 - stabilisce, a proposito delle spese del giudizio tributario, che: 'Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza';

che il giudice a quo riferisce che, in ciascuno dei suddetti giudizi: a) il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP da lui corrisposta; b) tale impugnazione, basata sulla dedotta incompatibilita' dell'IRAP con la sesta direttiva dell'UE del 17 maggio 1977, era stata rigettata dal giudice adito, il quale aveva ritenuto che l'interessato avrebbe dovuto presentare la richiesta di rimborso mediante apposita dichiarazione rettificativa e non, come era avvenuto nella specie, mediante una semplice istanza ed aveva, quindi, condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle entrate, difesasi in giudizio con l'assistenza di un proprio funzionario, non iscritto all'albo degli avvocati; c) avverso la sentenza del giudice di primo grado il contribuente aveva interposto appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, limitatamente al capo di pronuncia relativo alle spese di lite, chiedendone la riforma e deducendo, a tal fine, che, da un lato, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere necessaria, per il rimborso dell'imposta, una dichiarazione rettificativa e, dall'altro, che la questione della compatibilita' dell'IRAP con l'ordinamento comunitario era nuova, complessa e controversa, almeno fino al momento in cui era stata emessa - nelle more dei giudizi - la sentenza della Corte di giustizia CE del 3 ottobre 2006, in causa C - 475/03, con la quale era stata riconosciuta tale compatibilita'; d) secondo l'appellante, prima della suddetta sentenza della Corte di giustizia la compatibilita' dell'IRAP con l'ordinamento comunitario era stata incerta, al punto che la stessa Agenzia delle entrate aveva sottolineato l'opportunita' di transigere le controversie pendenti al riguardo (circolare n. 9/E del 14 febbraio 2007) e che perfino l'Avvocatura generale presso la medesima Corte di giustizia aveva concluso per l'illegittimita' dell'imposta; e) sempre per l'appellante, inoltre, il giudice di primo grado non aveva analiticamente distinto i singoli importi in relazione alle diverse voci...

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