N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Crte costituzionale nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) In punto di rilevanza.

La questione sollevata e sicuramente rilevante poiche' l'imputato e chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 286/98. Non solo; ma nel caso di specie va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del 'giustificato motivo' cosi' come descritta dalla giurisprudenza che si e' consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter.

2) In punto di non manifesta infondatezza.

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

    La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema ratio in tutti i caso in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obbiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale e' costituito dall'allontanamento dello stranieri irregolare dal territorio dello Stato. Tale obbiettivo e' stato pero' previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura e' prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per ricomprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale. La finalita' della nuova norma, incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, e' gia' stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando cosi' la ratio giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che e' stato invece gia' disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-bis coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della ratio giustificativa, l'adozione del precetto penale appare cosi' inutile.

  2. Violazione dell'artt. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparita' di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art 10-bis e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.

    286/98.

    La giurisprudenza della...

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