N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento n. 225/09 R.G. a carico dell'imputato Sergiu Cojocaru all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1 comma 16 legge 15 luglio 2009 n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 25 comma 2

Cost.

Premesso che:

la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2, e 2 Cost., chiedendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

Ritenuto che:

in punto di rilevanza, l'imputato e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, in quanto si e' intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata e' quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta al Cojocaru deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art. 10-bis cit. e risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessita' dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalitita' finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La ratio della nuova disciplina in esame e' infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio - vedi art. 16 d.lgs. n. 286/98, in cui l'espulsione e' prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonche' art. 10-bis n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del...

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