LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 2 - Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali.

Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

  1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.

  2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia gia' iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle relative garanzie.

  3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla Societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

    Art. 2

    Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione 1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilita' finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Societa' finanziaria, nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle seguenti leggi regionali:

    1. 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversita' atmosferiche);

    2. 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);

    3. 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).

  4. L'onere di cui al comma 1 e' determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui e' stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione.

  5. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui.

  6. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell'operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a cio' autorizzate ai sensi della l.r.

    1/1997.

  8. ...

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