REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 6 - Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia'»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

  1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia') sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1 dell'art. 5, le parole: 'del corso di cui all'art. 6' sono sostituite dalle seguenti: 'dei corsi di cui all'art. 6';

  2. il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:

    '2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci gia' iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di una ulteriore abilitazione.';

  3. il primo e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente:

    '4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 4.';

  4. al terzo periodo del comma 4 dell'art. 6, le parole: 'della preselezione e' sono soppresse;

  5. al comma 5 dell'art. 6, le parole: 'alla preselezione di cui al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento' sono sostituite dalle seguenti: 'alle prove attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento.';

  6. il comma 6 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:

    '6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 4, dispongono l'inizio dello svolgimento delle prove attitudinali dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal relativo collegio, una dichiarazione di idoneita' della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi maestri di sci vigilano affinche' le condizioni di idoneita' e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell'assenza di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che sospendono o rinviano le prove.';

  7. al comma 2 dell'art. 7 sono soppresse le parole: 'o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente disciplina';

  8. dopo il comma 2 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di cui all'art. 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, nonche' i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina.';

  9. il comma 7 dell'art. 6 e' abrogato;alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, le parole: 'commi 6 e 7' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 6';

  10. al comma 2 dell'art. 8, le parole: 'il corso di cui all'art.

    6' sono sostituite dalle seguenti: 'i corsi di cui all'art. 6';

  11. il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:

    '3...

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