DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2009, n. 74 - Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53, parte prima, dell'11 dicembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Visto l'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Visto l'art. 58 dello Statuto;

Visto l'art. 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto l'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 agosto 2009;

Visto il parere della Direzione generale presidenza ai sensi dell'art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione n. 841 della Giunta regionale del 28 settembre 2009 che trasmetteva il regolamento al Consiglio regionale per il parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 15 ottobre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 1110;

Considerato quanto segue:

1) il regolamento costituisce attuazione dell'art. 18, comma 6 della l.r. 87/98 con il quale veniva rinviata ad un apposito atto regolamentare la definizione degli aspetti di maggior rilievo per rendere applicabile la disciplina sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);

2) le disposizioni del presente regolamento sono emanate in conformita' alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in coerenza con il regolamento di cui al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 2/R (Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) di attuazione dell'art. 37, comma 3 della l.r. 1/2005 e persegue i seguenti obiettivi: a) aumentare la qualita' ambientale degli insediamenti produttivi toscani siano essi di nuova realizzazione che esistenti; b) ridurre il consumo di nuovo suolo e minimizzare l'impermeabilizzazione dei terreni; c) consentire alle imprese, alle loro aggregazioni ed ai sistemi produttivi locali di beneficiare delle economie di scala e degli altri vantaggi associati ad un percorso APEA; d) indirizzare l'individuazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle APEA con un sistema di relazioni tra attori pubblici e privati che possa identificare una vero e proprio modello di governance sostenibile; e) favorire la semplificazione nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali per le imprese localizzate nelle APEA; f) rendere piu' agevole, grazie all'approccio cooperativo e territoriale, per le singole imprese insediate il rispetto delle normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, cosi' come la loro adesione agli schemi di certificazione ambientale e sociale; g) controllare in modo non estemporaneo le prestazioni delle APEA ed il funzionamento del sistema regionale anche al fine di apportare le opportune modifiche al presente regolamento;

3) la disciplina APEA, introdotta dal regolamento e' stata formulata tenendo conto dell'evoluzione che la materia di carattere interdisciplinare delle Aree Ecologicamente Attrezzate incontrava nelle altre regioni e traendo ispirazione dalle iniziative sperimentali coerenti con i principi contenuti nella l.r. 87/98 (cosi' come modificata dalla l.r. 61/2003) promosse in Toscana;

4) l'opportunita' di emanare una disciplina in questa materia era stata evidenziata dal piano regionale di azione ambientale 2007-2010, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007, e piu' precisamente dall'allegato A 'Disciplinare di Piano' che al Macro obiettivo E5 'Implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile' prevede l'obiettivo specifico 'Promozione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate' (APEA) per il cui conseguimento e' previsto l'intervento 'Definizione del regolamento attuativo della l.r. 61/2003 (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate). Partecipazione al Network nazionale sulla Gestione Ambientale di livello territoriale e sostegno a casi pilota';

5) il regolamento, colmando quindi una lacuna presente nell'ordinamento regionale, mette a disposizione del sistema produttivo regionale un ulteriore strumento volontario per la sostenibilita' negli ambiti produttivi, capace di valorizzare la convergenza tra politiche ambientali pubbliche e strumenti sviluppati nell'ambito della gestione ambientale d'impresa attraverso un nuovo modo di affrontare le tematiche ambientali a livello territoriale;

6) in attuazione dell'art. 18, l.r. 87/98 si e' provveduto ad adeguare la definizione di APEA distinguendo le tipologie fondamentali, comprese le APEA di rango sovracomunale;

7) i criteri per il riconoscimento delle APEA sono di natura sia obbligatoria che facoltativa ed attengono alle diverse sfere di intervento possibili in ambito APEA, ovvero urbanistico-edilizio, infrastrutturale e gestionale; fermo restando l'impostazione classificatoria appena descritta ragioni di semplificazione e flessibilita', nonche' la natura prettamente tecnica di tali criteri, rendono necessaria l'individuazione tramite delibera di Giunta;

8) il fatto che l'APEA sia dotata di un sistema formalizzato di documenti risponde all'esigenza di presidiare sistematicamente gli aspetti ambientali in qualsiasi fase della vita di un'area essi si presentino. Il controllo sull'operato del soggetto gestore dei servizi e delle infrastrutture ambientali comuni da parte degli enti locali competenti avviene soprattutto attraverso l'esame di tale documentazione;

9) in attuazione corretta dei principi di sussidiarieta' sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, si e' ritenuto di affidare la gestione delle banche dati APEA alle province e di riservare alla Regione l'attivita' di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento;

10) il regolamento, interpretando la previsione della lettera

g), comma 6 dell'art. 18 della l.r. 87/98, non istituisce nessun ulteriore schema di certificazione, ma consente di promuovere la diffusione di sistemi di gestione aziendale certificabili, applicabili sia a livello di singola organizzazione che di area; il motivo di tale scelta sta nel fatto che le APEA, essendo fondate sull'approccio cooperativo e territoriale, offrono uno scenario particolarmente adatto per facilitare l'adesione anche delle piccole imprese agli strumenti di gestione ambientale, di processo e di prodotto. Tra questi strumenti e' particolarmente importante il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761 (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 'EMAS');

11) al fine di rendere piu' agevole la transizione dall'attuale modello di insediamento produttivo al modello prefigurato dal presente regolamento e' stato previsto che la Regione elabori un sistema di calcolo capace di rendere consapevoli le aree potenzialmente interessate ad intraprendere un percorso APEA dell'impegno necessario a raggiungere il livello di qualita' ambientale atteso;

12) il modello di APEA delineato dal regolamento persegue l'obiettivo, inoltre, di promuovere una nuova concezione di impresa esplicitata nella visione strategica della responsabilita' sociale delle organizzazioni ed intende quindi contribuire a realizzare i principi e le finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese);

13) il dibattito a livello nazionale sulle APEA evidenzia la difficolta' delle Regioni ad integrare uno strumento cosi' innovativo e complesso nel quadro normativo inerente il governo del territorio.

Le difficolta' maggiori sono riconducibili sia al radicale mutamento dell'oggetto di intervento (dal singolo sito produttivo al contesto che lo accoglie) che al coordinamento dei numerosi attori chiamati in causa nelle varie fasi che contraddistinguono un'APEA (individuazione, progettazione, realizzazione, gestione);

14) anche in vista di superare le difficolta' appena evidenziate, il regolamento vuole costituire attuazione dei principi del 'Protocollo di intesa della Rete CARTESIO per la gestione sostenibile di Cluster, ARee TErritoriali e Sistemi d'Impresa Omogenei' (www.retecartesio.it) sottoscritto nel novembre 2007 da importanti regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,

Toscana cui si e' aggiunta di recente la Sardegna); la Giunta regionale ha approvato tale protocollo con delibera n. 329 del 14 maggio 2007. Il protocollo ha la finalita' principale di promuovere, sostenere e diffondere un approccio cooperativo alla governance territoriale mirato a potenziare e valorizzare i percorsi locali verso la sostenibilita': in tale ambito le APEA costituiscono una priorita' di intervento della Rete Cartesio;

15) le Apea, in quanto volte a costituire un modello di governance sostenibile possono essere valorizzate da progetti inseriti nei PASL provinciali di cui all'art. 12-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49. Le relative opere infrastrutturali possono costituire oggetto di accordi di programma tra enti;

16) al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento e di monitorarne l'efficacia, considerato l'approccio innovativo proposto e l'evidente complessita' dello strumento, si e' posta l'esigenza di prevedere che il documento di reporting...

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