LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 18 - Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attivita' lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 20/2005

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e' inserito il seguente:

    '2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attivita' lavorativa da almeno un anno in regione.'.

    Art. 2

    Modifica alla legge regionale 14/1991

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole 'residenti nella regione' sono sostituite dalle seguenti: 'nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attivita' lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione'.

    Art. 3

    Modifica alla legge regionale 6/2006

  3. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dopo le parole 'rivolto a persone' sono inserite le seguenti: 'residenti in regione'.

    Art. 4

    Modifica alla legge regionale 6/2003

  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' inserito il seguente:

    '1.1. I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attivita' lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.'.

    Art. 5

    Deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia 1. Per l'accesso ai benefici della presente legge si prescinde dal requisito della residenza o dell'attivita' lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato, per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche' per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.

  5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), sono aggiunte, in...

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