Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicultura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del

18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

  2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, e' un'attivita' agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalita' proprie, e' strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa e' attivita' imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

  3. La Regione Campania si propone con la presente legge di:

    1. disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;

    2. migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;

    3. favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;

    4. tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;

    5. tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini della presente legge si considera:

    1. ´apicoltoreª chiunque detiene e conduce alveari;

    2. ´imprenditore apisticoª chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'Art. 2135 del codice civile;

    3. ´apicoltore professionistaª, colui che esercita l'attivita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Art. 1 e successive modifiche;

    4. ´arnia razionaleª, di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;

    5. ´alveareª l'arnia contenente una famiglia di api;

    6. ´alveare stanzialeª, l'alveare che non e' spostato nel corso dell'anno;

    7. ´alveare nomadeª l'alveare che e' spostato una o piu' volte nel corso dell'anno;

    8. ´apiarioª due o piu' alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

    9. ´postazioneª, il sito di un apiario;

    10. ´nomadismoª o ´transumanzaª la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

    11. ´apiario di svernamentoª la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.

  5. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

    1. il miele;

    2. la cera d'api;

    3. la pappa reale o gelatina reale;

    4. il polline;

    5. il propoli;

    6. il veleno d'api;

    7. le api e le api regine;

    8. l'idromele e l'aceto di miele.

    Art. 3.

    Associazionismo

  6. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Art. 27, come modificato dal decreto legislativo n. 99/2004.

  7. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalita' economiche o commerciali, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti:

    1. sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della Regione Campania;

    2. almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della Regione Campania o esercitano l'attivita' apistica su tale territorio;

    3. gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'Art. 10;

    4. sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.

  8. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attivita' di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonche' ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.

    Art. 4.

    Formazione professionale

  9. L'apicoltura e' materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

    Art. 5.

    Comitato regionale apistico

  10. E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attivita' produttive il comitato regionale apistico costituito da:

    1. assessore regionale all'agricoltura e alle attivita' produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;

    2. dirigente del settore Interventi Produzione Agricola - IPA dell'Area Generale di Coordinamento - AGC - Sviluppo attivita' settore primario o suo delegato;

    3. dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA - dell'AGC Sviluppo attivita' settore primario o suo delegato;

    4. il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;

    5. rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;

    6. tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'Art. 3;

    7. due tecnici designati dalla federazione regionale degli agro- della Campania e dal collegio dei periti agrari;

    8. un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'universita' ´Federico IIª di Napoli;

    9. un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

    10. un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.

  11. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della Regione Campania.

  12. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attivita' fino al...

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