Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicultura.
18 aprile 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.
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La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, e' un'attivita' agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalita' proprie, e' strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa e' attivita' imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
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La Regione Campania si propone con la presente legge di:
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disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
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migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
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favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
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tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;
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tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.
Art. 2.
Definizioni
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Ai fini della presente legge si considera:
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´apicoltoreª chiunque detiene e conduce alveari;
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´imprenditore apisticoª chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'Art. 2135 del codice civile;
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´apicoltore professionistaª, colui che esercita l'attivita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Art. 1 e successive modifiche;
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´arnia razionaleª, di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;
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´alveareª l'arnia contenente una famiglia di api;
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´alveare stanzialeª, l'alveare che non e' spostato nel corso dell'anno;
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´alveare nomadeª l'alveare che e' spostato una o piu' volte nel corso dell'anno;
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´apiarioª due o piu' alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;
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´postazioneª, il sito di un apiario;
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´nomadismoª o ´transumanzaª la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
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´apiario di svernamentoª la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.
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Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
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il miele;
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la cera d'api;
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la pappa reale o gelatina reale;
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il polline;
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il propoli;
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il veleno d'api;
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le api e le api regine;
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l'idromele e l'aceto di miele.
Art. 3.
Associazionismo
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Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Art. 27, come modificato dal decreto legislativo n. 99/2004.
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Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalita' economiche o commerciali, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della Regione Campania;
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almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della Regione Campania o esercitano l'attivita' apistica su tale territorio;
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gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'Art. 10;
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sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.
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Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attivita' di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonche' ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.
Art. 4.
Formazione professionale
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L'apicoltura e' materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.
Art. 5.
Comitato regionale apistico
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E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attivita' produttive il comitato regionale apistico costituito da:
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assessore regionale all'agricoltura e alle attivita' produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;
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dirigente del settore Interventi Produzione Agricola - IPA dell'Area Generale di Coordinamento - AGC - Sviluppo attivita' settore primario o suo delegato;
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dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA - dell'AGC Sviluppo attivita' settore primario o suo delegato;
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il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;
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rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;
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tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'Art. 3;
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due tecnici designati dalla federazione regionale degli agro- della Campania e dal collegio dei periti agrari;
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un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'universita' ´Federico IIª di Napoli;
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un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.
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un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.
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Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della Regione Campania.
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Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attivita' fino al...
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