Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del

18 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. La Regione Campania ispira la propria azione, in materia ambientale e in materia di tutela della sicurezza alimentare, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente, con particolare riferimento all'Art. 174 del vigente Trattato dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunita' Europea numero C340 del 10 novembre 1997.

    Art. 2.

  2. La produzione agricola integrata, di seguito denominata agricoltura integrata, e' un sistema agrario di produzione degli alimenti di origine vegetale ed animale che utilizza risorse e meccanismi di regolazione naturale per evitare apporti dannosi all'ambiente ed assicurare un'agricoltura vitale a lungo termine. Per l'ottenimento della produzione agricola integrata, i metodi agronomici, fisici, biologici e chimici sono giudiziosamente equilibrati, tenendo conto della protezione dell'ambiente, della creazione del reddito e delle esigenze sociali, dando priorita' ai metodi ecologicamente piu' sicuri e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.

  3. La Regione Campania, al fine di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, persegue l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'agricoltura integrata e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, in conformita' ai disciplinari di agricoltura integrata, nel territorio regionale, mediante interventi nei seguenti campi:

    1. ricerca e sperimentazione;

    2. formazione ed aggiornamento degli operatori agricoli e dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;

    3. divulgazione dei disciplinari di agricoltura integrata delle colture e degli allevamenti;

    4. diffusione dell'adozione di uno specifico marchio di produzione;

    5. valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari freschi o da essi derivati per trasformazione.

    Art. 3.

  4. Le tecniche colturali e zootecniche necessarie per conseguire produzioni di alta qualita', le modalita' di conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni ottenute sono regolate nei disciplinari di agricoltura integrata, distinti per coltura ed allevamento. Nei disciplinari di agricoltura integrata e' data priorita' ai metodi ecologicamente sicuri, minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi ed i loro effetti collaterali indesiderati, al fine di aumentare la sicurezza per l'ambiente e per la salute umana.

  5. I disciplinari di...

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