Disposizioni integrative dell'Art. 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 recante: Testo unico in attuazione dell'Art. 10 dello Statuto regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del

16 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. All'Art. 5 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 (Testo unico in attuazione dell'Art. 10 dello Statuto regionale), dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

    ´6-bis) Ai consiglieri regionali che effettuino sostituzioni ai sensi dell'Art. 19, commi quarto e quinto, del Regolamento interno del Consiglio e' corrisposto aggiuntivamente, per ogni giornata in cui le sostituzioni hanno luogo, il rimborso delle spese di trasporto in misura pari ad un diciottesimo del rimborso mensile ad essi spettante, salvo che nello stesso giorno i consiglieri medesimi siano impegnati in altri organi collegiali ai cui lavori siano tenuti a partecipare in quanto componenti titolari.ª.

  2. Il comma 6-bis dell'Art. 5 della legge regionale n. 16/1997, aggiunto ai sensi del comma 1, ha effetto a decorrere dall'inizio della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 2.

  3. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8, non ha applicazione nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

    Art. 3.

  4. Gli oneri derivanti...

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