Regolamento sul servizio idropotabile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 20 del 16 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 564 del 21 febbraio 2006;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento disciplina il servizio di acqua potabile e antincendio ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. gestore: il comune oppure, previa convenzione, la cooperativa, l'interessenza o l'azienda di diritto pubblico o privato che provvede all'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;

    2. stazione appaltante: il comune che appalta il servizio di approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio;

    3. cliente: il soggetto che usufruisce del servizio da parte del gestore;

    4. punto di consegna: l'intersezione tecnica e giuridica tra gestore e cliente;

    5. zona di approvvigionamento: la zona delimitata dal comune appaltante ovvero, in caso di acquedotti sovracomunali, la zona delimitata dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia su proposta dei comuni interessati.

    Art. 3.

    Usi dell'acqua potabile

  3. Si distingue tra i seguenti tipi di fornitura, in base ai quali determinare le tariffe ed il volume d'acqua:

    1. fornitura privata, indipendentemente dal numero di persone allacciate;

    2. fornitura pubblica;

    3. fornitura agricola;

    4. fornitura commerciale ed industriale;

    5. fornitura obbligatoria per l'approvvigionamento antincendio pubblico.

  4. L'acqua potabile non puo' essere impiegata per nuovi impianti d'innevamento, di refrigerazione o di produzione di calore. Questa regolamentazione non si applica ad impianti a circuito chiuso.

    Art. 4.

    P i a n i

  5. Il gestore predispone:

    1. il piano di risparmio dell'acqua prevedendo idonee misure e campagne informative;

    2. il piano d'emergenza comprensivo del piano d'allarme e del piano d'intervento per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.

  6. Il gestore con piu' di 3.000 clienti deve possedere la certificazione di qualita' ISO 2001. Oltre ai piani di cui al comma 1 esso predispone:

    1. un sistema informativo geografico (GIS);

    2. il piano di disposizione della rete;

    3. il piano di manutenzione.

    Art. 5.

    Standard e criteri

  7. Nel regolamento di acquedotto di cui all'Art. 12 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 18, sono compresi tutti i valori indicativi di cui all'allegato A e ciascun valore e' fissato dal consiglio comunale. I valori riportati all'allegato A rappresentano valori indicativi da perseguire.

  8. In caso di mancato rispetto dei criteri minimi fissati dal Consiglio comunale il comune puo' risolvere la convenzione di approvvigionamento.

    Art. 6.

    Assicurazione

  9. Il gestore si assicura per i danni causati a persone, animali, oggetti o all'ambiente a seguito dell'approvvigionamento.

    Art. 7.

    F o r n i t u r a

  10. Alla fornitura si applicano le disposizioni di cui all'allegato A.

  11. Il cliente non puo' richiedere acqua potabile di qualita' e pressione diverse rispetto a quelle disponibili al punto di presa, ne' all'atto della richiesta, ne' durante l'approvvigionamento. Il gestore ha l'obbligo di fornire acqua potabile della migliore qualita' possibile.

    Art. 8.

    Scarsita' di acqua

  12. In caso di scarsita' di acqua potabile il gestore:

    1. invita il sindaco ad emettere un'ordinanza specifica;

    2. invita al risparmio d'acqua tramite i mass media;

    3. limita i consumi d'acqua non essenziali;

    4. limita il consumo nelle attivita' produttive;

    5. ...

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