Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione.
24 del 13 giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o
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La presente legge disciplina i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione ed altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti nei quali e' parte l'amministrazione regionale.
Art. 2.
F u n z i o n i
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L'ufficiale rogante della Regione:
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riceve, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di notariato, in quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per i quali occorra pubblicita' ed autenticita' della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del repertorio di cui all'Art. 3;
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puo' autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Regione;
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cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne e' responsabile;
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fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali responsabili, ai fini dell'individuazione della procedura piu' idonea di scelta del contraente;
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fornisce consulenza, ove richiesta, al presidente di gara e alle commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara;
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assiste i dirigenti regionali responsabili nell'effettuazione dei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione del contratto;
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accerta l'osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni ad essa connesse e spettanti, sulla base delle leggi vigenti, all'amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi gli adempimenti, di cui alla lettera f), spettanti ai dirigenti regionali responsabili dei singoli contratti;
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fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipulazione di negozi di diritto privato.
Art. 3.
Repertorio e registrazione degli atti
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L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio, ove sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti dal medesimo ricevuti.
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Il repertorio reca l'indicazione, per ciascuna colonna:
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del numero progressivo;
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della data dell'atto;
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della natura dell'atto ricevuto;
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del nome dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
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delle generalita' o della denominazione delle parti, e relativi residenza, domicilio o sede legale;
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dell'oggetto...
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