Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.

24 del 13 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge disciplina i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione ed altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti nei quali e' parte l'amministrazione regionale.

    Art. 2.

    F u n z i o n i

  2. L'ufficiale rogante della Regione:

    1. riceve, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di notariato, in quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per i quali occorra pubblicita' ed autenticita' della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del repertorio di cui all'Art. 3;

    2. puo' autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Regione;

    3. cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne e' responsabile;

    4. fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali responsabili, ai fini dell'individuazione della procedura piu' idonea di scelta del contraente;

    5. fornisce consulenza, ove richiesta, al presidente di gara e alle commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara;

    6. assiste i dirigenti regionali responsabili nell'effettuazione dei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione del contratto;

    7. accerta l'osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni ad essa connesse e spettanti, sulla base delle leggi vigenti, all'amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi gli adempimenti, di cui alla lettera f), spettanti ai dirigenti regionali responsabili dei singoli contratti;

    8. fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipulazione di negozi di diritto privato.

    Art. 3.

    Repertorio e registrazione degli atti

  3. L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio, ove sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti dal medesimo ricevuti.

  4. Il repertorio reca l'indicazione, per ciascuna colonna:

    1. del numero progressivo;

    2. della data dell'atto;

    3. della natura dell'atto ricevuto;

    4. del nome dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;

    5. delle generalita' o della denominazione delle parti, e relativi residenza, domicilio o sede legale;

    6. dell'oggetto...

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