LEGGE PROVINCIALE 28 settembre 2009, n. 5 - Norme in materia di bonifica.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 20 ottobre 2009) Il Consiglio provinciale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. L'attivita' di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonche' alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell'agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

  1. Per l'attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarieta', la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito chiamata semplicemente Provincia, si avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonche' degli interventi di tutela ambientale.

  2. Nell'ambito di dette finalita' la presente legge provinciale disciplina:

    1. le modalita' dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione nazionale e provinciale di sviluppo, al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche nonche' con le azioni previste nei piani di bacino, nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia, nel piano di tutela delle acque e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Provincia;

    2. l'ordinamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

      Art. 2

      Opere di bonifica 1. Rientrano nelle opere di bonifica:

    3. le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;

    4. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

    5. le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;

    6. i cantieri e le strutture amministrative consortili;

    7. le opere e gli impianti consortili per l'utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;

    8. gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica per usi agricoli;

    9. le opere di sistemazione idraulico-agraria, se tali opere sono volte ai fini pubblici della stabilita' del terreno e del buon regime delle acque;

    10. le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo;

    11. le opere stradali, edilizie o d'altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una parte rilevante di esso;

    12. la riunione di piu' appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unita' fondiarie.

  3. Ai fini della presente legge si intendono per:

    1. fosse di bonifica: i collettori principali e secondari di bonifica;

    2. canali di bonifica: i corsi d'acqua artificiali ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, indipendentemente dalla loro inclusione nell'elenco delle acque demaniali, ad esclusione dei fiumi e dei tratti di corso d'acqua che per le loro caratteristiche geomorfologiche e idrauliche possono essere classificati come torrenti montani;

    3. canali irrigui: i corsi d'acqua artificiali aventi funzione principale o esclusiva di trasporto dell'acqua irrigua.

  4. Sono opere di bonifica di interesse provinciale:

    1. le fosse e i canali di bonifica iscritti nell'elenco delle acque demaniali, i canali di bonifica ed irrigui di proprieta' degli enti pubblici territoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o anche di privati, se hanno particolare rilevanza per il comprensorio, e loro pertinenze;

    2. le opere di captazione, accumulo e trasporto dell'acqua irrigua e potabile di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dei territori rurali;

    3. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

    4. la ricomposizione fondiaria;

    5. tutte le altre opere di cui al comma 1, se sono di interesse comune per un intero comprensorio o parte rilevante di esso.

  5. Sono opere di bonifica di competenza privata tutte le opere minori necessarie ai fini della realizzazione della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale e consorziale.

  6. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 4 nonche' le opere di miglioramento fondiario ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

  7. In caso di inadempienza da parte dei privati dell'obbligo dell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 4, l'esecuzione delle opere e' affidata ai consorzi di bonifica con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che fissa anche il termine di completamento dei lavori.

  8. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 4 sono a carico dei proprietari dei fondi su cui insistono le opere, in rapporto ai benefici conseguiti. Per l'esecuzione di tali opere la Giunta provinciale puo' concedere contributi.

    Art. 3

    Opere di bonifica di competenza provinciale 1. L'ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

  9. L'elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica previsto dall'art.

    28, e' soggetto all'approvazione da parte dell'assessore competente per l'agricoltura e viene poi pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro il provvedimento dell'assessore e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. L'elenco definitivo viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

  10. La presenza delle opere di bonifica incluse nell'elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario su domanda del presidente del consorzio di bonifica competente. Nel testo dell'annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L'elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall'elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.

  11. Le particelle di proprieta' della Provincia, sulle quali si trovano opere di bonifica di cui all'art. 2, comma 3, fanno parte del demanio provinciale e vengono iscritte tavolarmente con la denominazione 'Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo bonifica'.

  12. La Provincia, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione ai consorzi di bonifica dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 2, comma 3, che entrano a far parte del demanio provinciale di cui al comma 4, dispone a favore dei consorzi di bonifica l'affidamento delle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio.

  13. I diritti di servitu' costituiti per l'esecuzione di opere di bonifica di interesse provinciale sono iscritti tavolarmente a favore del demanio provinciale di cui al comma 4.

  14. I rapporti fra la Provincia e i consorzi di bonifica sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dalla Giunta provinciale.

    Art. 4

    Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica 1. Il territorio provinciale e' classificato territorio di bonifica ed e' suddiviso in comprensori di bonifica.

  15. I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unita' omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attivita' di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

  16. La Giunta provinciale delimita i comprensori di bonifica. La relativa deliberazione e' soggetta a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Detta pubblicazione produce gli effetti della pubblicita' del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

  17. Per ciascun comprensorio di bonifica non puo' essere costituito piu' di un consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che operano secondo i principi di efficienza, efficacia, economicita', trasparenza e sussidiarieta', assicurando altresi' una costante informazione dei consorziati e delle comunita' locali sulle attivita' svolte. Essi sono amministrati per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati secondo quanto previsto dalla presente legge.

  18. I consorzi di bonifica si costituiscono con deliberazione della Giunta provinciale, se la proposta raccoglie l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che vi sia tale maggioranza se:

    1. in sede di pubblicazione della proposta non sono state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultano tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

    2. nell'adunanza degli interessati, indetta dal Presidente della Provincia, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quest'ultima rappresenta almeno un quarto della superficie territoriale prevista.

  19. I consorzi possono, in mancanza dell'iniziativa privata, essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale, se si riconosce che la bonifica di un dato comprensorio a mezzo del consorzio e' necessaria.

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