LEGGE REGIONALE 6 novembre 2009, n. 27 - Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro». Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 14 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifica alla legge regionale n. 19/2003. Disposizioni relative ai servizi di inserimento lavorativo disabili e all'albo regionale delle strutture competenti nel settore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 19/2003, e' inserito il seguente:

'Art. 7-bis. (Servizio inserimento lavorativo disabili) - 1. Al fine di realizzare i progetti di inserimento mirato, nonche' assicurare il necessario coordinamento tra i servizi dell'impiego e i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio, presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio, e' istituito il servizio inserimento lavorativo disabili.

  1. Il servizio inserimento lavorativo disabili promuove, anche in accordo con i servizi formativi, sociali e sanitari territorialmente competenti, progetti di inserimento mirato con compiti di:

    1. accoglienza e valutazione delle potenzialita' e dei bisogni individuali delle persone disabili;

    2. realizzazione di bilanci di competenza o altri percorsi di orientamento e definizione delle capacita' lavorative finalizzati all'inserimento e reinserimento lavorativo;

    3. rilevazione e analisi dei fabbisogni aziendali;

    4. identificazione e mediazione dei profili professionali richiesti;

    5. assistenza ai disoccupati e inoccupati nella ricerca attiva e nelle procedure di accesso al mercato del lavoro;

    6. programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa attraverso il collocamento mirato per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;

    7. tutoraggio, monitoraggio e valutazione, in itinere e finale, dei tirocini;

    8. sostegno ai disabili occupati per un periodo da individuare con il tutor aziendale in caso di necessita'.'.

  2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita deliberazione, i criteri di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili nonche' i criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 7-ter, comma 2 della legge regionale n. 19/2003, come inserito dall'art. 2 della presente legge.

    Art. 2

    Modifica alla legge regionale n. 19/2003

  3. Dopo l'art. 7-bis, della legge regionale n. 19/2003, come inserito dall'art. 1 della presente legge, e' inserito il...

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