LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 52 - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identita' di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

  1. La Regione Liguria garantisce la parita' di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identita' di genere.

  2. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parita' di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potesta' legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.

    Art. 2

    Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale 1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinche' il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettivita' del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

  3. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunita' e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

  4. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

  5. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identita' di genere.

    Art. 3

    Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialita' 1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identita' di genere di ciascuno.

  6. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti...

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