LEGGE REGIONALE 10 novembre 2010, n. 52 - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identita' di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
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La Regione Liguria garantisce la parita' di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identita' di genere.
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La Regione Liguria garantisce l'accesso a parita' di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potesta' legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.
Art. 2
Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale 1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinche' il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettivita' del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.
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La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunita' e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
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La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.
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La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identita' di genere.
Art. 3
Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialita' 1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identita' di genere di ciascuno.
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La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti...
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