LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2009, n. 6 - Norme in materia di uffici provinciali e personale nonche' istruzione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante 'Riforma dell'ordinamento del personale della provincia' 1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e' cosi' sostituita:

'g) sono comunque incompatibili le attivita' extraservizio che comportino un impegno settimanale superiore ad un quinto dell'orario di servizio settimanale; per l'attivita' agricola, incluse le attivita' connesse e affini, tale limite puo' essere superato nella misura in cui non pregiudica l'attivita' di servizio; in caso di autorizzazione di un'attivita' che influisca sull'attivita' di servizio, l'autorizzazione deve essere revocata immediatamente;'

Art. 2

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante 'Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante' 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

'3. La composizione dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza delle scuole dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie e' stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per le scuole delle localita' ladine: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.

  1. Le singole sezioni per le scuole di ciascun gruppo linguistico sono costituite dalle medesime categorie rappresentate nell'assemblea plenaria ai sensi del comma 2. Qualora nell'assemblea plenaria non sia presente almeno un rappresentante delle varie categorie per le scuole del corrispondente gruppo linguistico, la relativa sezione e' integrata da un rappresentante della categoria mancante, eletto o...

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