N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 8812-2005 proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma lungotevere Marzio, 3, presso lo studio dell'avvocato Izzo Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Meroni Ruggero, Surano Maria Rita,

Fraschini Antonella, Ferradini Elena Maria, giusta delega in calce, ricorrente.

Contro Comune di Locate Triulzi, intimato.

Avverso la sentenza n. 4/2004 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 25 febbraio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu;

Udito per il ricorrente l'avvocato Marinelli Antonella per delega avv. Franceschini Antonella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza 25 febbraio 2004 ha rigettato l'appello del Comune di Milano avverso la sentenza di primo grado, disconoscendo il diritto del Comune di Milano a godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni 1994 e 1995, a' sensi dell'art. 7 del d.lgs. 504/92 in relazione ad unita' immobiliari di sua proprieta', site nel Comune appellante, in quanto non destinate a finalita' istituzionali dirette del Comune appellante, le cui funzioni, in materia di ERP, erano soltanto quelle di regolare l'assegnazione degli alloggi, senza obbligo, per lo stesso Comune di realizzare gli alloggi stessi.

Il Comune di Milano chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi, illustrati da memoria e non contrastati dal Comune di Locate Triulzi, non costituito.

Con i primi cinque motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla operata differenziazione fra costruzione e assegnazione degli alloggi, mentre col sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 comma l lett. a) del d.lgs. 504/92, in relazione all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 504/92 e 12 delle preleggi, rilevando che, avendo gli IACP dubitato della legittimita' costituzionale della normativa che non li esentava dall'ICI, la Corte costituzionale, pur respingendo l'eccezione, con sentenza n. 113/96, aveva sottolineato il particolare rilievo sociale dell'attivita' degli Istituti, per cui il legislatore aveva, modificando l'art. 8 d.lgs...

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