Pharma Finance 3 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ( il "Testo Unico Bancario").

Pharma Finance 3 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 15 settembre 2010, con efficacia dal 27 settembre 2010 (la "Data di Cessione"), ha acquistato pro soluto da Comifin S.p.A. ("Comifin"), ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto dalla Societa' e da Comifin in data 29 gennaio 2008 (il "Contratto di Cessione"), tutti i crediti per capitale residuo al 2 settembre 2010 (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale dovuto il o prima del 1 settembre 2010) ed interessi maturati dal 1 settembre 2010 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e maturandi a partire dalla Data di Cessione (inclusa) derivanti dai contratti di finanziamento stipulati da Comifin con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") e che alla data del 6 settembre 2010 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri di blocco ai sensi dell'articolo 1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Crediti"): 1) i debitori dei Crediti (i "Debitori") e gli eventuali soggetti che abbiano prestato garanzia in relazione ai Crediti (i "Garanti"): (a) non si trovano in stato di liquidazione volontaria, ne' sono assoggettati a fallimento, a concordato preventivo o ad alcuna procedura concorsuale, ne' e' stata presentata domanda per il loro assoggettamento ad alcuna di tali procedure, ne' sono (o sono stati in passato) registrati come "in sofferenza" alla Centrale Rischi; (b) non sono soci con responsabilita' illimitata di una societa' che si trovi in alcuna delle situazioni descritte alla precedente lettera (a); (c) sono titolari direttamente ovvero attraverso le societa' di cui sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia e sono iscritti presso l' Associazione Provinciale di Titolari di Farmacia territorialmente competente; (d) gestiscono l'attivita' di farmacia come persona fisica, impresa individuale o attraverso societa' costituite nella forma di societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo od ogni altra forma societaria ammessa dalla legge; (e) non sono deceduti (ovvero, in relazione alle societa', il direttore della Farmacia, non e' deceduto); (f) non hanno ceduto la (od altrimenti disposto della) titolarita' della farmacia o delle farmacie cui fanno riferimento i Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti; (g) non sono parti di alcun procedimento giudiziario (compresi, senza limitazione alcuna, procedimenti di cognizione o...

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