REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 2009, n. 18 - Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16).
(Pubblicato nel S.O. n. 175 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16
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Al comma I dell'art. 2 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
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alla lettera b) le parole da: 'Tali strutture' a 'di accompagnatore.' sono sostituite dalle seguenti: 'Possono essere ospitati anche soggetti con finalita' di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.';
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alla lettera d) le parole: 'per un periodo non superiore a sessanta giorni' sono soppresse.
Art. 2
Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008
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Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
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la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
'b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;';
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alla lettera c) dopo le parole: 'una doccia' sono inserite le seguenti: ', un bidet, uno specchio';
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alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: 'di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati;';
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la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
'e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour;';
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alla lettera l) le parole: 'almeno due volte alla settimana e comunque' sono soppresse;
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la lettera m) e' abrogata;
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dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
'n-bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.'.
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Al comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
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alla lettera c) dopo le parole: 'una doccia' sono inserite le seguenti: ', un bidet, uno specchio';
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la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
'e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;' ;
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alla lettera n) dopo le parole: 'ad uso comune' sono aggiunte le seguenti: 'solo per chiamate d'emergenza;'.
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Al comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
'b-bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;';
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alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: ', solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale e' sufficiente la fornitura delle lenzuola e...
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