LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 26 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi' - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  1. all'art. 86, comma 1, dopo le parole 'Castello Cabiaglio' e' aggiunta la parola 'Casciago', dopo la parola 'Comerio' e' aggiunta la parola 'Cunardo' e dopo la parola 'Luvinate' sono aggiunte le parole 'Masciago Primo';

  2. dopo l'art. 89 e' inserito il seguente art. 89-bis:

    'Art. 89-bis (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale). - 1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago,. Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Vakuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento e' adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori' ed e' approvata secondo le modalita' di cui all'art. 19 della legge regionale n. 86/1983.

    1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori', si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5.

    2. Nelle zone agricole e' consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale n. 12/2005.

    3. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis della legge regionale n.

    12/2005 non sono consentiti:

  3. l'apertura di nuove cave, fatto salvo il recupero...

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