N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2010

IL TRIBUNALE In data 17 dicembre 2007 il p.m. esercitava l'azione penale nei confronti di Santi Pier Luigi e Santi Giorgio per una serie di violazioni al decreto legislativo n. 74/2000.

In particolare, al primo veniva contestato (capi A, B e C) di avere indicato, nella sua qualita' di vice presidente del CdA della societa' Interauto Import S.p.A. e firmatario delle dichiarazioni, nelle dichiarazioni dei redditi 2004, 2005 e 2006 una serie di fatture - per operazioni inesistenti - quali elementi passivi fittizi annotati nel conto intestato 'provvigioni a procacciatori e segnalatori vendite' e confluiti nella voce del conto economico 'costi della produzione'.

Al secondo veniva contestato di avere emesso i tre seguenti gruppi di fatture, nella sua qualita' di legale rappresentante della societa' Interauto Import S.p.A., per operazioni inesistenti: a) una fattura nel 2005 (capo D); b) 61 fatture nel 2006 (capo E); c) 17 fatture nel 2007 (capo F).

La contestazione sub D riguarda una fattura recante la causale 'addebito per collaborazione direzionale prestata durante i mesi da maggio a settembre 2005 del nostro direttore generale dott. Michele Hillebrand e direttore commerciale sig. Sassi Eugenio'.

Le contestazioni sub E ed F - di gran lunga le piu' gravi ipotizzano una frode commerciale IVA della societa' Interauto Import S.p.A. nell'ambito dei rapporti da questa intrattenuti con una societa' avente sede nella Repubblica di San Marino: viene contestato, in particolare, il noto meccanismo delle 'frodi carosello' poste in essere mediante la costituzione di diverse societa', cosiddette 'cartiera' una delle quali avente sede nella Repubblica di San Marino e ad altre sul territorio nazionale.

In ipotesi di accusa, Interauto S.p.A. alimenta il circuito commerciale attraverso numerose cessioni - puramente cartolari - di autovetture alla societa' sanmarinese, ben sapendo, in realta', che le stesse sono destinate effettivamente a rivenditori nazionali, dai quali incassavano l'IVA e provvedevano al relativo versamento.

Le fonti di prova sono rappresentate dalla documentazioni contabile sequestrata e dalle informative del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Modena che illustrano gli accertamenti svolti ed il meccanismo ritenuto in frode all'erario.

Il giudice, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, disponeva la fissazione dell'udienza preliminare in camera di consiglio dando i prescritti avvisi alle parti.

All'odierna udienza, veniva sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata.

Il caso in esame puo' essere cosi riassunto: verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il difensore chiedeva autorizzazione alla produzione del fascicolo di indagini difensive contenenti consulenza tecnica e due sentenze, una della Commissione provinciale e l'altra della Commissione regionale Tributaria che, in accoglimento dei ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento della Agenzia delle entrate in relazione alle fatture contestate ai capi d'accusa, ne disponeva l'annullamento sulla base della inidoneita' degli elementi raccolti a comprovare la corresponsabilita' della societa' Interauto S.p.A. nella frode iva accertata, non ritenendo che si potesse dubitare della effettivita' delle cessioni di autovetture oggetto di indagine.

La consulenza tecnica ha ad oggetto la descrizione del Residence Pineta dove le autovetture venivano parcheggiate dalla societa' sanmarinese e che, in ipotesi di accusa, dimostrebbero il coinvolgimento della societa' Interauto nel meccanismo fraudolento.

Il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo delle indagini difensive nel fascicolo processuale e, in rapida successione, il difensore degli imputati, in esecuzione della procura speciale conferita, chiedeva la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato.

Tutto cio' premesso, sulla rilevanza della proponenda questione, ritiene il giudice dell'udienza preliminare che il compendio probatorio confluito nel fascicolo processuale attraverso le indagini difensive ritualmente svolte sia potenzialmente in grado di sovvertire le conclusioni alle quali e' giunto il p.m. ma, nonostante cio', questi non abbia alcun potere di attivare meccanismi processuali di risposta e, in ultima analisi, il giudice, incamerata la rituale richiesta di giudizio abbreviato, si trovi a dover decidere il merito della causa alla luce di una situazione di chiara asimmetria tra le parti processuali.

La questione e', pertanto, rilevante perche' il giudizio di merito dipende direttamente dalla applicazione delle norme che si censurano: art. 442 comma 1-bis e 391-octies c.p.p.

Venendo, infatti, al giudizio di non manifesta infondatezza della questione il giudice ravvisa un contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova ed in particolare nella 'parita' delle armi' tra le parti processuali.

Il giudice non ignora che la Corte costituzionale e' stata piu' volte investita del tema con una serie di pronunce di inammissibilita' non prive, pero', di indicazioni interpretative che acquistano nuova 'luce' in ragione delle specificazioni contenute nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 184/2009.

E cosi' nella sentenza n. 245 del 2005 di puntualizzava che 'che il rimettente, nell'esprimere le ragioni per cui il potere di assumere, eventualmente anche...

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