N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di: Mohamed Mohamed nato in Egitto il 1° febbraio 1081, elettivamente domiciliato in Vigevano via Dante n. 12 presso lo studio dell'avv. Paolo Comaschi del Foro di Vigevano che lo assiste e difende, imputato del reato p. e p.

dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano l'11 febbraio 2010.

All'udienza del 3 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 26 gennaio 2010 l'Ufficiale di p.g. della Polizia locale del Comune di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche, dell'imputato Mohamed Mohamed, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 20 febbraio 2010 (depositato il 22 gennaio 2010) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia giudiziaria alla presentazione immediata a giudizio dell'imputato, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'odierna udienza nel corso della quale la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art.

10-bis del d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma e decimo comma, 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

O s s e r v a

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

    La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato e' costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E cio' si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione...

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