N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di:

Hoyette Samir, nato il 12 luglio 1979 a El Guettar (Egitto);

Ben Ali Mohamed, nato l'8 giugno 1982 a Casablanca (Marocco);

Gabi Maher nato il 22 gennaio 1984 a Benzart (Tunisia), tutti elettivamente domiciliati in Vigevano via De' Dominicani n. 10 presso lo studio dell'avv. Carmela Pisconti, del Foro di Vigevano, difensore d'Ufficio, imputati del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.

n. 286/98 perche' si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano l'11 marzo 2010.

All'udienza del 3 maggio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 13 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio - ai sensi dell'art. 20-bis del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche degli imputati di cui sopra, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n.

286/98 perche' si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento in data 19 marzo 2010 (depositato il 23 marzo 2010) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata a giudizio degli imputati, come sopra identificato, avanti il giudice di pace per l'odierna udienza nel corso della quale la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art.

10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. l comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma e decimo comma, 25, secondo comma e 97 primo comma della Costituzione.

Osserva

a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato e' costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio...

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