N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di: Mohamud Mohames Ali nato in Libia il 21 settembre 1981, senza fissa dimora, domiciliato in Abbiategrasso piazza Marconi n. 21 presso lo studio dell'avv. di ufficio Montagna Gianluigi del Foro di Vigevano, imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 5 marzo 2010.

All'udienza del 26 aprile 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 5 marzo 2010 l'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione (n. 103/6-3 di Prot.) alla presentazione immediata, ai sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche, dell'imputato Mohamud Mohames Ali, in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

con provvedimento del 19 marzo 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati, come sopra identificati, avanti il Giudice di Pace per l'udienza del 26 aprile 2010, udienza che veniva rinviata per mancanza della prova della notifica dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio;

all'odierna udienza, la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n.

94, in relazione agli articoli 2, terzo comma, 1 e 10, 25 secondo comma e 27 primo comma della Costituzione.

Osserva Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano.

    La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a...

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