N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2010

Nel procedimento penale a carico di Fathi Nawali, nato a Tunisi, il 7 dicembre 1986, di fatto domiciliato in Vigevano via Boldrini, 10 presso lo studio del difensore, difeso d'ufficio dall'avv. Cristiano Zoppitelli del Foro di Vigevano, imputato del reato di cui all'art.

10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Accertato in Vigevano il 22 ottobre 2009.

All'udienza del 25 gennaio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

in data 22 ottobre 2009 l'Ufficiale di P.G. della Polizia Locale di Vigevano inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata - ai sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche - dell'imputato, in relazione all'art. 10-bis d.lgs n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello stato;

con provvedimento in data 2 novembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano autorizzava la Polizia Giudiziaria alla presentazione immediata dell'imputato, come sopra identificato, avanti il Giudice di pace per l'udienza del 25 gennaio 2010 alla quale, l' imputato non compariva, assistito dal difensore che, preliminarmente, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e 27 comma 1 della Costituzione;

Osserva Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. l0-bis d.lgs. n. 286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato Italiano.

    La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato e' costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio...

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