Regolamento di attuazione dell'Art. 1, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).
16 maggio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto;
Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l'Art. 1, comma 1, che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
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Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
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Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.
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I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano...
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