Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del

12 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalita'

  1. La Regione Toscana favorisce uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunita', la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale e ne promuove l'attuazione ed il rispetto attraverso la diffusione di una cultura della responsabilita' sociale.

  2. La Regione riconosce la responsabilita' sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all'interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.

  3. La tracciabilita' sociale e' intesa come la possibilita' di rilevare e verificare le modalita' gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell'attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilita' sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l'innovazione, la competitivita' ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.

  4. La Regione promuove l'attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilita' sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, favorendone la funzione di portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilita' sociale.

  5. La Regione promuove anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilita' sociale.

  6. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, societa', azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

    Art. 2.

    Informazione, formazione e comunicazione

  7. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra le organizzazioni e i cittadini, degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilita' rispetto alle tematiche relative alla responsabilita' sociale.

  8. A tal fine la Regione puo' attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d'intesa, e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, scuole, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti nonche', seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilita' sociale.

    Art. 3.

    Interventi a favore delle imprese

  9. Ai fini dell'Art. 1, comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT