Disciplina del consiglio delle autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del

31 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

D i s c i p l i n a

  1. La Regione, in attuazione degli articoli 65, 66 e 67 dello statuto, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, disciplina il consiglio delle autonomie locali, con sede presso il consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Liguria.

    Art. 2.

    Composizione

  2. Il consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato consiglio, e' composto da:

    1. i presidenti delle province;

    2. i presidenti dei consigli provinciali;

    3. i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

    4. i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

    5. dodici sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei comuni con piu' di 15.000 abitanti, eletti dalle assemblee dei sindaci, convocate dai rispettivi presidenti di provincia;

    6. i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali;

    7. quattro presidenti di comunita' montane, uno per provincia, eletti dalle assemblee dei presidenti delle comunita' montane, convocate dai rispettivi presidenti di provincia.

  3. Le assemblee dei sindaci di cui al comma 1, lettera e), eleggono, rispettivamente per ciascuna provincia, almeno un sindaco di comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

    Art. 3.

    Funzionamento

  4. Il consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

  5. Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle sedute nonche' le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

    Art. 4.

    Nomina e costituzione

  6. Il presidente del consiglio regionale nomina con proprio decreto i componenti del consiglio delle autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale.

  7. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio regionale, comunica ai presidenti delle province il numero dei componenti elettivi di cui all'Art. 2, comma 1...

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