REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. 4 - Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario».

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modif‌iche al r.r. 5/2002

  1. Al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 'Nuovo sistema tariffario' sono apportate le seguenti modif‌iche:

    1. l'art. 11 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 11 (Modalita' di adeguamento delle tariffe). - 1. A partire dall'anno 2010 l'adeguamento delle tariffe e' stabilito con provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1° agosto del medesimo anno.

  2. L'adeguamento delle tariffe e' calcolato in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati nonche' dell'incremento della quantita' e qualita' dei servizi misurato attraverso la def‌inizione di idonei indicatori, e' composto da:

    1. un parametro α) calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come def‌initi dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;

    2. un parametro β) determinato in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantita' e qualita', validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli piu' idonei a valutare i seguenti aspetti:

  3. offerta dei servizi;

  4. puntualita';

  5. velocita' commerciale;

  6. regolarita';

  7. eta' media del materiale rotabile;

  8. integrazione modale;

  9. integrazione tariffaria;

  10. soddisfazione dell'utenza;

  11. sicurezza.

  12. Al f‌ine di verif‌icare il conseguimento degli obiettivi di quantita' e qualita' individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, lett. b), i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti locali titolari delle funzioni di...

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