LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 53 - Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunita' e di consigliere/a regionale di parita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. La Regione, in armonia con i principi di pari opportunita', attua politiche volte al rispetto delle identita' e alla valorizzazione delle differenze di genere, all'equita' nella distribuzione dei poteri e delle responsabilita' tra i generi, al superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e all'incremento della loro partecipazione in ogni ambito.

  1. La presente legge riordina la Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunita', e detta disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parita'.

    Art. 2

    Comunicazione istituzionale e statistiche di genere 1. La Regione, nell'ambito dell'attivita' di comunicazione istituzionale volta alla corretta informazione del cittadino sulle attivita' svolte o in corso di svolgimento, opera per:

    1. introdurre la prospettiva di genere e favorire l'attenzione sui temi della parita' tra donne e uomini;

    2. valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico;

    3. promuovere una rappresentazione femminile e maschile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella societa', contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

  2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attivita' finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

    Art. 3

    Disciplina del personale 1. Gli enti del comparto unico regionale e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta perseguono politiche di pari opportunita' tra uomini e donne nell'organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attivita' lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

    Art. 4

    Piani triennali di azioni positive 1. I piani triennali di azioni positive predisposti dai comitati per le pari opportunita', ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell'organo competente dell'ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parita', e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell'ambito del comparto e dell'area di interesse. In particolare, i piani sono diretti a:

    1. promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile, in particolare nelle attivita' e nei livelli di piu' elevata responsabilita';

    2. valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo di istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

    3. promuovere azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti organizzativi che valorizzino le differenze di cui donne e uomini sono portatori;

    4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternita';

    5. superare gli stereotipi di genere e adottare modalita' organizzative che rispettino le donne e gli uomini.

    Art. 5

    Consulta regionale per le pari opportunita' 1. Al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identita' e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, il presente capo detta disposizioni concernenti la Consulta regionale per le pari opportunita', di seguito denominata Consulta.

  3. La Consulta esercita le sue funzioni operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realta' femminile della Regione e le donne elette nelle istituzioni.

    Art. 6

    Funzioni 1. La Consulta:

    1. esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all'articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parita' ed uguaglianza di genere;

    2. segnala al Consiglio regionale l'opportunita' di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile;

    3. cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l'elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta;

    4. promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica;

    5. formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all'istituzione di servizi e all'avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella societa' e nella famiglia;

    6. sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinche' adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali;

    7. favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'attivazione di reti di collegamento, e l'elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative;

    8. cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne;

    9. promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunita' di altre Regioni;

    10. svolge attivita' di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza.

      Art. 7

      Composizione e durata 1. La Consulta e' nominata con...

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