LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 2009, n. 4 - Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum».

(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante 'Iniziativa popolare e referendum', e' cosi' sostituito:

    '3. Se l'iniziativa popolare e' risultata ammissibile, il Presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. Conclusa la trattazione da parte della commissione legislativa, o comunque trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso e' iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio provinciale, il quale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.'.

  2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante 'Iniziativa popolare e referendum', e' aggiunto il seguente comma:

    '4. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione dell'iniziativa popolare, i promotori possono ritirare la stessa con comunicazione motivata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. La comunicazione del ritiro puo' avvenire fino a quando non e' stato votato in Consiglio provinciale il passaggio alla discussione articolata. Tale comunicazione e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.'.

    Art. 2

  3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante 'Iniziativa popolare e referendum', e' cosi' sostituito:

    '2. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo del promotore che rappresenta i promotori e che riceve le comunicazioni previste dal procedimento.'.

    Art. 3

  4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante 'Iniziativa popolare e referendum', e' cosi' sostituito:

    '1. La Commissione per i procedimenti referendari procede all'esame di ammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di un referendum, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale della materia oggetto del referendum, alla conformita' della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli...

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