Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante strumenti elettronici (Autovelox) - Necessita' della contestazione immediata - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparita' di trattamento tra i cittadini, in relazione alle ipotesi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 21 giugno 2005 dal Giudice di pace di Rieti, nel procedimento civile vertente tra Aleandri Giovanni e il Comune di Rieti, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, elevato dalla polizia municipale di Rieti a carico del ricorrente nel giudizio a quo, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocita';

che, secondo il giudice a quo, la fattispecie sottoposta al suo vaglio "deve essere decisa applicando la menzionata disposizione del citato art. 201, comma 1-bis, lettera e) e lettera f)" del codice della strada, cosicche', dichiarata la stessa costituzionalmente illegittima, "la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento";

che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ipotizza, innanzitutto, un contrasto tra le disposizioni impugnate - le quali "esonerano l'amministrazione da un adempimento, quello della contestazione immediata, normalmente imposto dall'art. 200" del medesimo codice della strada - e l'art. 24 della...

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