Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione colle...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso con ordinanza del 7 giugno 2004 dal Tribunale di Marsala sul ricorso proposto da Maria Ballatore ed altri contro il Comune di Mazara del Vallo, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9, 1 serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Mazara del Vallo;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune di Mazara del Vallo ed avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa dei lavoratori di ottenere il riconoscimento del loro diritto ai benefici economici previsti dall'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005 ed iscritta al n. 82 reg. ord. 2005), ha sollevato, "in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

    Circa la rilevanza della questione, il rimettente sostiene che dall'applicazione della norma censurata puo' dipendere l'accoglimento, almeno parziale, del ricorso perche' i ricorrenti sono dipendenti comunali assunti in soprannumero ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonche' del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) e l'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 prevede che "le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39".

    Per quel che concerne la non manifesta infondatezza della...

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