N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo penale a carico di: Jeyakantan Sasirubhan, nato a Jaffna (Sri Lanka) il 30 marzo 1984 elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Bonaccorsi Marco con studio in Milano, via Petrarca n. 4.

Imputato del reato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 poiche' essendo cittadino straniero di Paese non appartenente all'Unione europea, faceva ingresso ovvero si tratteneva su territorio dello stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche.

Accertato in Fermo (Varese) il 7 febbraio 2010.

Premesso che:

giunto in pari data con voto proveniente da Doha (Qatar), sottoposto a controllo da parte del personale della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa (Varese) esibiva passaporto ordinario cingalese rilasciato il 21 novembre 2003 valido fino al 21 novembre 2008 il passaporto era risultato genuino corredato dal visto rilasciato dall'Ambasciata italiana a Colombo in data 7 gennaio 2010 valido dal 9 gennaio 2010 all'8 gennaio 2011, risultato contraffatto;

indagato in stato di liberta' previo fotosegnalemento, e avendo fatto richiesta di asilo politico, e' stato accompagnato presso l'Ufficio di Frontiera per le pratiche di Asilo Politico.

All'udienza del 30 marzo 2010, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.

94, formulata dal suo difensore, il giudice si riservava e invitava lo stesso a produrre memoria. All'odierna udienza preso atto della questione ivi sollevata, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie,

Osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 curo 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa...

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