N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Kruja Lorenc, nato a Elbasan (Albania) il 27 gennaio 1982, domiciliato in Sesto Calende Corso Matteotti n. 44. Difensore di fiducia Avv. Marcella Bertona del Foro di Novara, con studio in Arona (Novara) Piazza De Filippi n. 9.

Imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 poiche' essendo cittadino straniero di paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si trattenevano sul territorio dello stato senza essere muniti del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e succ. modifiche.

Accertato in Sesto Calende (Varese) il 21 gennaio 2010.

Ordinanza Premesso che:

in data 21 gennaio 2010 una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sesto Calende rintracciava in Corso Mateotti n. 44 Kruja Lorenc che risultava sprovvisto di documenti. Lo straniero veniva sottoposto a fotosegnalamento e a comparazione fotodattiloscopica.

Kruja Lorenc non risultava titolare di permesso di soggiorno.

Al medesimo veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese in pari data.

All'udienza del 23 febbraio 2010, rilevato che non vi era la prova dell'avvenuta notifica dell'Autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, veniva disposta la rinnovazione presso il difensore di fiducia Avv. Bertona Marcella con studio in Arona (Novara), Piazza De Filippi n. 9.

All'odierna udienza, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.

10-bis d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1 comma 16 legge 15 luglio 2009 n. 94, formulata dal suo difensore, il giudice preso atto della questione ivi sollevata, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova fattispecie criminosa dell' 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte cost...

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